Il Ministero del lavoro, con la nota 06/05/2009 n.6544, ha precisato che gli steward possono essere occupati negli stadi di calcio durante le manifestazioni sportive solo con rapporti di lavoro di tipo subordinato.
L'interpretazione si basa sulle disposizioni contenute nel DM 08/08/2007,che regolamenta l'organizzazione ed il servizio degli steward negli impianti sportivi, che denotano la totale assenza di autonomia operativa e organizzativa e l'assoggettamento degli stessi al potere direttivo e di controllo, l'inserimento e la collaborazione nell'ambito della struttura rigidamente e gerarchicamente organizzata.
In merito al concetto di occasionalità della prestazione che qualcuno ha avanzato a sostegno del carattere autonomo della prestazione, il Ministero del lavoro ricorda che il servizio di stewarding deve essere garantito con continuità e in coordinamento con le Autorità di pubblica sicurezza.
Il carattere della subordinazione della prestazione resa dagli steward non viene meno nel caso in cui si ricorra all'appalto esterno e alla somministrazione.  A conferma di questa presa di posizione il Ministero del lavoro richiama anche un documento condiviso dalle Organizzazioni sportive, dal Coni, dalla FIGC, dalla Lega nazionale professionisti e dalla Lega Professionisti di serie C che individua come tipologie contrattuali applicabili agli steward il contratto part time, il lavoro intermittente oppure quello accessorio.
Pertanto se gli ispettori in sede di verifica dovessero accertare la presenza di steward con contratto diverso dalle tipologie predette, provvederanno a diffidare i datori di lavoro a regolarizzare le posizioni dei lavoratori interessati.
Infine conclude la nota ministeriale anche se lo steward è occupato con un rapporto di lavoro autonomo come ad esempio la prestazione occasionale ex art. 2222 c.c. non trova comunque applicazione la maxisanzione per il lavoro nero poiché non possono essere considerati sconosciuti alla P.A. .