Il Consiglio dei Ministri, nella seduta fissata per oggi 16 giugno 2011, ha messo all’ordine del giorno anche un decreto legge che da completa attuazione alla direttiva 2004/38/Ce e recepisce la direttiva 2008/115/Ce.
Più precisamente il decreto legge interviene sia per regolamentare l’allontanamento coatto del cittadino extracomunitario dall’Italia sia in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari.
Per quanto riguarda il primo dei due interventi, il decreto legge modificando sia il T.U. immigrazione che la legge 182/2002 indica espressamente quali siano le condizioni che legittimano il Prefetto ad adottare il provvedimento di allontanamento coatto del cittadino extracomunitario quando ricorrono pericoli di fuga. I casi sono:
-    Essere sprovvisto di passaporto valido o altro documento equipollente;
-    Non possedere documenti che dimostrino la disponibilità di un alloggio ove possa essere rintracciato;
-    Dichiarare o attestare generalità fasulle;
-    Non rispettare un programma di rimpatrio volontario e assistito;
-    Rientrare illegalmente in Italia dopo essere stato espulso a seguito di misure interdittive o cautelari;
-    Non restituire il passaporto al momento della partenza in caso di ordine del Questore di lasciare l’Italia
-    Non dimorare in un luogo bene preciso, dove possa essere agevolmente rintracciato.
-    Non presentarsi nei giorni e all’ora stabiliti presso gli uffici della forza pubblica competente.
Ma l’accompagnamento coatto dello straniero fuori dai confini nazionali potrà essere adottato non soltanto in caso di pericolo di fuga, ma anche quando:
-    la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta perché infondata o fraudolenta;
-    non ha lasciato volontariamente il Paese entro il termine concesso senza validi motivi;
-    non ha indicato il termine entro il quale intende lasciare l’Italia su suggerimento della Questura;
-    non riesce a dimostrare di avere risorse economiche sufficienti al proprio sostentamento.
Come detto sopra il decreto legge interviene anche in materia di cittadini comunitari prevedendo da un lato  il loro allontanamento quando ricorrono motivi di sicurezza e dall’altro le modalità per verificare le disponibilità economiche sufficienti a soggiornare in Italia. In particolare la verifica deve tenere in considerazione la situazione complessiva personale dello straniero.
Diverso il discorso per i familiari. Infatti questi dovranno produrre un documento rilasciato dall’autorità competente del Paese di origine o provenienza, che attesti la qualità di familiare, e se richiesto, che dimostri anche lo status di familiare a carico, di membro del nucleo familiare oppure affetto da gravi problemi di salute che richiedono l’assistenza personale del cittadino comunitario, titolare di un autonomo diritto di soggiorno.