Grado di invalidità per la stipula del contratto di inserimento
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la circolare 10/06/2008 n.17, rispondendo ad un'istanza di interpello, ha precisato che per poter stipulare un contratto di inserimento ex art. 54, c.1, lett.f) del DLgs 276/2003 con un lavoratore con handicap grave, la disabilità deve comportare una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento.
Il Ministero del lavoro, è giunto a questa conclusione, partendo dal fatto che il Regolamento CE 12/12/2002 n. 2204, fonte di diretta applicazione per l'Italia, in materia di aiuti di stato a favore dell'occupazione, definisce lavoratore disabile qualsiasi persona riconosciuta disabile ai sensi della legislazione nazionale ovvero qualsiasi persona affetta da un grave handicap mentale o psichico.
Poiché il contratto di inserimento ha la finalità di facilitare l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di alcune categorie di lavoratori socialmente più deboli e tenuto conto che per il principio di primazia il diritto comunitario prevale sul diritto nazionale, si può sostenere che il regolamento CE 2204/2002 sembri richiamare la legge 68/99 rivolta alla promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro e non la Legge 104/92 che ha come finalità l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti della persona disabile su un piano più generale.
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