Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 17 dell’11 aprile 2013, ha fornito le istruzioni operative, al proprio personale ispettivo, in merito all’attività dei CED (centri elaborazione dati) ed alla lotta all’abusivismo.
In particolare, si precisa che i CED possono effettuare "esclusivamente" attività esecutive e di servizio, quali le mere operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi nonché le attività strumentali ed accessorie.
In ordine alle specifiche attività riconosciute ai CED, con la lettera circolare del 23.10.2007, erano stati già individuati i profili contenutistici, operando, al contempo, il giusto discrimine con l'attività di esclusiva pertinenza dei soggetti abilitati. La predetta circolare chiariva come rientrassero nell’esclusiva sfera di competenza del professionista tutte le attività necessariamente prodromiche di carattere valutativo implicanti precise cognizioni lavoristico-previdenziali, quali l'individuazione del contratto collettivo applicabile e l'inquadramento del lavoratore, nonché l'individuazione delle procedure di calcolo per l'applicazione degli istituti, lo straordinario, i congedi parentali, i riposi, i permessi, gli assegni familiari, le ritenute previdenziali e fiscali sull'imponibile.
Di conseguenza, le operazioni svolte dai CED devono limitarsi ad elaborazioni aventi valenza matematica di tipo meccanico ed esecutivo, quali la mera imputazione di dati (data entry) ed il relativo calcolo e stampa degli stessi, operazioni che non devono includere attività di tipo valutativo ed interpretativo.
D'altronde la differenziazione delle rispettive competenze è stata più volte sottolineata anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte, intervenuta in tema di esercizio abusivo della professione, con I'affermazione che commette il reato di cui all'art. 348 c.p. colui che non si limiti ad eseguire compiti di natura esecutiva, quali il mero calcolo o la semplice elaborazione di dati, ma svolga attività di più alto livello professionale, con ampia autonomia decisionale (quali, ad esempio, gli adempimenti connessi all'assunzione ed al licenziamento dei lavoratori, l'assunzione di lavoratori con contratti di formazione lavoro, la compilazione dei modelli DM/10 per l'INPS; cfr. Cass. pen. n. 27848 dell'11 luglio 2001).