I chiarimenti dei CDL sulla detassazione delle erogazioni relative a incrementi di produttività
A cura della redazione

La Fondazione Studi dei CDL, con la circolare 01/10/2010 n.12, fa seguito alle due circolari dell’Agenzia delle Entrate (47E/2010 e 48E/2010) per fornire alcuni chiarimenti in merito alla detassazione degli straordinari e del lavoro notturno correlati a parametri di produttività così come previsto dall’art.2, DL 93/2008 (L: 126/2008).
In sintesi i passaggi della circolare di maggior interesse sono i seguenti:
- La detassazione del lavoro straordinario e del lavoro notturno e quello a turni è subordinata al perseguimento di un incremento di produttività e deve trovare riscontro in una dichiarazione del datore di lavoro che deve essere consegnata al lavoratore e conservata sul posto di lavoro.
- La documentazione può consistere in una dichiarazione con la quale l’impresa stessa attesti che la prestazione lavorativa abbia determinato un risultato utile per il perseguimento di elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
- Possono fruire dell’imposta sostitutiva del 10% le somme corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore entro il 12 gennaio 2011 (principio di cassa allargato che permette di considerarle riferite al 2010).
- Ogni voce retributiva potrebbe fruire della detassazione, purchè collegata ad incrementi di produttività, condivisi e perseguiti tra lavoratore e datore di lavoro (es: premi di rendimento, forme di flessibilità oraria, maggiorazioni retributive legate ad orari a ciclo continuo, maggiorazioni retributive legate a banca ore, indennità di reperibilità, ore viaggio, indennità di disagio, indennità e maggiorazioni di turno, premi e somme una tantum, importi corrisposti a titolo di EET, ogni altra retribuzione variabile indipendentemente dal nome attribuito alla somma, ecc.).
- Se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato il CUD 2009, il lavoratore attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nello stesso anno.
- Il lavoratore invece non è tenuto a presentare alcuna dichiarazione se nel 2009 è stato occupato presso lo stesso datore di lavoro che ha rilasciato il CUD.
- Se il lavoratore nel 2009 ha prestato attività lavorativa presso diversi datori di lavoro, è tenuto a comunicare i redditi percepiti con il CUD o con un’autocertificazione per consentire all’attuale datore di lavoro la valutazione circa il superamento della soglia dei 35.000 euro di redditi di lavoro dipendente (medesimo adempimento deve essere effettuato se il datore di lavoro del 2009 è diverso da quello che ha rilasciato il CUD).
- Nel 2010 il lavoratore che riceve somme detassate deve darne comunicazione al nuovo datore di lavoro al fine di verificare la soglia massima dei 6.000 euro.
- Il lavoratore può rinunciare alla detassazione se questa è meno conveniente dell’ordinaria perché ad esempio in presenza di oneri da dedurre o detrarre.
- I lavoratori, in riferimento alle somme corrisposte nel 2008 e 2009 assoggettate a tassazione ordinaria potranno recuperare l’IREPF versata in eccesso presentando una dichiarazione integrativa per gli anni passati oppure istanza di rimborso. A tal fine sarà il sostituto d’imposta a dover certificare l’ammontare delle somme erogate a fronte di incremento di produttività.
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