L'INPS, con il messaggio 16/04/2007 n.8513, ha reso noto che lo status di disoccupazione di cui al DLgs 181/2000 non viene meno se l'interessato percepisce su base annua compensi non superiori a 8 mila euro, quando alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente e/o assimilati, escluse le indennità ed i sussidi corrisposti dallo Stato e/o dal SSN e gli assegni periodici.

Lo stesso istituto previdenziale precisa inoltre che dal combinato disposto delle norme contenute nel DLgs 181/2000 e nel DPR 917/86 ne deriva che lo status di disoccupato viene mantenuto anche quando il lavoratore:

- percepisce compensi non superiori a 7.500,00 euro se derivante da una o più pensioni (limite reddituale che sale a 7.750,00 euro per i soggetti di età non inferiore a 75 anni);

- percepisce indennità e sussidi corrisposti dallo Stato e/o dal SSN oltre che gli assegni periodici per un importo non superiore a 4.800,00 euro.