I consulenti del lavoro possono ancora recuperare i crediti formativi
A cura della redazione

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, con la circolare n. 1090 dell’1 febbraio 2013, ha prorogato il termine per il conseguimento dei crediti formativi relativi al biennio 2011-2012.
In particolare, è stato stabilito che i Consigli Provinciali, nell'ambito della loro autonomia in materia, potranno determinare un periodo di recupero dei crediti formativi dei loro iscritti, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) i Consulenti del Lavoro che abbiano conseguito, nel biennio formativo 2011-2012, almeno 32 crediti possono completare l’iter formativo previsto entro il 30 aprile 2013, con facoltà di utilizzare le piattaforme e-learning in misura superiore al 30 per cento. Rimane obbligatorio il conseguimento di tutti i crediti in materia di ordinamento e deontologia professionale;
2) i Consulenti che si avvalgono della proroga sono obbligati a presentare entro il 15 maggio 2013 al Consiglio Provinciale competente un’ulteriore dichiarazione relativa alla formazione svolta durante il periodo di proroga 1 gennaio 2013 – 30 aprile 2013 a copertura dei crediti richiesti per il biennio 2011-2012.
Nel suddetto periodo non si applicano le sanzioni per la mancata formazione.
Resta inteso che il nuovo biennio formativo inizia regolarmente il 1° gennaio 2013 e l’eventuale formazione svolta nel periodo di proroga, pertanto, non potrà essere conteggiata a valere per quest'ultimo biennio.
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