Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, con la circolare n. 1090 dell’1 febbraio 2013, ha prorogato il termine per il conseguimento dei crediti formativi relativi al biennio 2011-2012.
In particolare, è stato stabilito che i Consigli Provinciali, nell'ambito della loro autonomia in materia, potranno determinare un periodo di recupero dei crediti formativi dei loro iscritti, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) i Consulenti del Lavoro che abbiano conseguito, nel biennio formativo 2011-2012, almeno 32 crediti possono completare l’iter formativo previsto entro il 30 aprile 2013, con facoltà di utilizzare le piattaforme e-learning in misura superiore al 30 per cento. Rimane obbligatorio il conseguimento di tutti i crediti in materia di ordinamento e deontologia professionale;
2) i Consulenti che si avvalgono della proroga sono obbligati a presentare entro il 15 maggio 2013 al Consiglio Provinciale competente un’ulteriore dichiarazione relativa alla formazione svolta durante il periodo di proroga 1 gennaio 2013 – 30 aprile 2013 a copertura dei crediti richiesti per il biennio 2011-2012.
Nel suddetto periodo non si applicano le sanzioni per la mancata formazione.
Resta inteso che il nuovo biennio formativo inizia regolarmente il 1° gennaio 2013 e l’eventuale formazione svolta nel periodo di proroga, pertanto, non potrà essere conteggiata a valere per quest'ultimo biennio.