L'INPS, con il messaggio 19 gennaio 2010, n. 1821, facendo seguito alla circolare 117/2009, ha ulteriormente precisato che i criteri speciali di valutazione per la concessione della CIGO alle aziende calzaturiere riguardano solo ed esclusivamente questo settore, mentre per gli altri rami d'industria valgono i criteri ordinari, quali la temporaneità della riduzione degli ordini e delle commesse o la contrazione dei volumi non imputabile al datore di lavoro o ai lavoratori.
Più precisamente l'INPS, con la circolare 117/2009, ha precisato che la CIGO  può essere riconosciuta alle aziende soggette a contrazioni ricorrenti della produzione, ed in particolare a quelle del settore calzaturiero, anche se le cause di crisi includono quelle imputabili a situazioni esterne all'azienda che comportano una ricaduta sui volumi produttivi o sui volumi di attività e di conseguenza sull'occupazione, così come previsto dalla circolare del Minlavoro 5251 del 30/03/2009.
In sede di valutazione dei criteri, assume particolare importanza il periodo dell'anno in cui si è verificata la sospensione. Infatti la CIGO potrà essere concessa solo se viene accertata una reale mancanza di commesse e non anche quando si verifica una ricorrente sosta stagionale della produzione.
Con un successivo messaggio (28069/2009) l'Istituto previdenziale aveva anche chiarito che la commissione CIGO al fine di valutare se concedere il sostegno al reddito può ottenere alcune informazioni dall'azienda, quali: il numero delle commesse, il fatturato relativo al periodo richiesto paragonato a quello degli anni precedenti, i consumi energetici, i bilanci e le denunce IVA.