Con la recente sentenza n. 4726 del 3 aprile 2002 la Corte di Cassazione ha ribadito il campo di applicazione dell'articolo 2112 del codice civile in materia di responsabilità del cessionario.
In particolare la decisione stabilisce che, in caso di trasferimento d'azienda, il cessionario non risponde dei debiti previdenziali lasciati dall'alienante se non ne ha avuto notizia; infatti non è applicabile alla fattispecie l'estensione di responsabilità contenuta nell'articolo 2112 che trova applicazione per i soli crediti di lavoro.
Nel caso di specie è quindi applicabile l'articolo 2560 in materia di debiti esistenti in azienda al momento del trasferimento salvo il caso che gli stessi debiti di natura previdenziale siano indicati espressamente nei documenti contabili