Le lettere d-bis), f), f-bis) e f-ter) del comma 2 dell’art. 51 del TUIR, modificati e/o introdotti dalle recenti Manovre economiche al fine di incentivare i datori di lavoro ad adottare i piani welfare in azienda, prevedono che i flexible benefit in esse previsti siano offerti alla generalità o a categorie di dipendenti, ma che i veri fruitori possano essere anche i loro familiari.

Un aiuto per definire il concetto di familiari lo troviamo nella lettera f) del citato articolo che per la loro identificazione rimanda all’art. 12 del TUIR che regolamenta le detrazioni per carichi di famiglia.

Secondo la predetta norma sono familiari: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (o una delle parti dell'unione civile); i figli, compresi quelli naturali riconosciuti e quelli adottivi o affidati e le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Più precisamente l’art. 433 c.c. fa riferimento a: il coniuge (o una delle parti dell'unione civile); i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; i generi e le nuore; l suocero e la suocera ed i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.

Fatta eccezione per la lettera d-bis) relativa alle spese per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale –TPL (anche regionale e interregionale) che espressamente richiede che i familiari siano fiscalmente a carico, ossia non possiedano un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (elevato a 4.000 euro dal 2019 per i figli di età inferiore a 24 anni), per le altre lettere sopra citate il legislatore non richiede questa condizione.

La conferma che non è necessario verificare detta condizione, la si trova nelle circolari Min. Fin 326/1997 e 238/2000 e nella più recente circ. dell’A.E. 28/2016 (che le richiama) secondo cui “…i familiari indicati nell’art. 12 del TUIR possono anche essere non fiscalmente a carico del lavoratore”.

In sostanza il rinvio all’art. 12 del TUIR viene effettuato solo per individuare i familiari che possono essere destinatari dei benefit.

E’ utile ricordare anche che i familiari individuati dalle lettere d-bis) e f) si affiancano nella fruizione del welfare aziendale ai dipendenti a cui sono concessi, mentre nelle lettere f-bis) e f-ter) sono i soli che possono beneficiare delle somme, dei servizi e delle prestazioni.

Infine si coglie l’occasione per evidenziare che nel silenzio della circ. A.E. 28/2016, salvo possibili eccezioni, non è altresì necessario verificare che vi sia anche la convivenza di detti familiari.

Ciò trova conforto nella citata circ. n.238/2000 dove al punto 2.2) il Ministero delle Finanze precisa che “…la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente della sola utilizzazione delle opere e dei servizi … opera anche con riferimento all’utilizzo da parte dei soggetti indicati nell’art.12 del TUIR, cioè del coniuge del dipendente nonché dei suoi figli e delle altre persone indicate nell’art. 433 del codice civile, indipendentemente dalle condizioni di familiare fiscalmente a carico, di convivenza con il dipendente e di percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”.

Ne consegue, ad esempio, che è possibile inserire nel piano welfare le spese di istruzione universitaria del figlio non più fiscalmente a carico che vive, lavora e frequenta un’università negli Stati Uniti.