L’art. 13 della legge 132/2025 sull’introduzione nelle attività lavorative dei sistemi di intelligenza artificiale (AI) pone i paletti affinchè la prestazione professionale possa qualificarsi tale ai sensi della normativa in vigore.Si tratta di una delle prime norme di carattere generale, attuativa del regolamento (UE) 2024/1689, sull’applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale in Italia, in particolare rivolte ai settori produttivi e del lavoro.Questa specifica dell’art. 13 è rivolto a tutte le professioni intellettuali sia soggette a determinati ordini che quelle non rientranti in specifici ordini professionali, tutti cioè disciplinati innanzitutto dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile.La norma della legge 132/2025 ha una valenza precettiva nel senso che oltre a porre ai professionisti dei limiti all’utilizzo di tali sistemi, impone un certo comportamento, non sanzionato direttamente.La norma infatti, recita che, per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.La norma pertanto pone le seguenti regole a tutti i professionisti, individuali o associati:

1)   

i sistemi di intelligenza artificiale devono costituire attività strumentali e di supporto all'attività professionale;

2)   

il professionista deve inoltre comunicare con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo i sistemi di AI in uso che sono quelli indicati nel regolamento (UE) 2024/1689 e cioè (art. 3), i sistemi automatizzati progettati per funzionare con livelli di autonomia variabili e che possono presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deducono dall'input ricevuto come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni.I sistemi principalmente in uso sono quelli predittivi (che anticipano eventi e comportamenti) generativi (sistemi che creano nuovi contenuti di testo, musicali o video), e agentici (pianifica le attività).Nell’ambito del sistema delle professioni i sistemi di AI al momento sono già in grado di fornire rapidamente risposte a livello tecnico e giuridico già abbastanza elevate, anche se gli addetti ai lavori si stanno interrogando sulle potenzialità di questi sistemi per capire il grado di loro “sostituzione” alle attività umane. E’ comunque evidente che nell’ambito di alcune professioni come quelle riguardanti il mondo dei rapporti di lavoro e della loro gestione anche operativa i sistemi di AI sono già in grado di offrire soluzioni rapide, il cui grado di esattezza è ancora in fase di studio e riflessione.Per concludere, al momento i professionisti (nel nostro campo i consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e ragionieri ad esempio) devono attestare ai loro clienti se utilizzano o meno tali sistemi di AI. In caso positivo, dichiarare che l’apporto è solo strumentale e propedeutico alla realizzazione delle soluzioni richieste al professionista stesso la cui attività, l’esperienza il patrimonio di conoscenze acquisire resta comunque predominante.Il non rispetto di questa regola, se provato dal cliente può, a nostro giudizio, riflettersi sulla stessa qualificazione del contratto, e giungere fino ad una contestazione di inadempimento contrattuale con tutte le conseguenze civilistiche previste (art. 1218 codice civile).Circa l’obbligo di comunicare in modo chiaro e trasparente i sistemi di AI utilizzati, occorre affidarsi ai tecnici che hanno venduto il software e farsi tradurre anche con esempi pratici il tipo di apporto offerto da tali sistemi.La dichiarazione va inserita nella lettera di incarico e, in caso di rapporto in corso, aggiunta in un secondo momento, tenendo conto che l’obbligo è già in vigore dal 10 ottobre 2025.