Secondo l'Ordine nazionale dei consulenti del lavoro, le dimissioni on line che entreranno in vigore il 5 marzo p.v. presentano degli aspetti poco chiari che il Ministero del lavoro dovrà chiarire con una propria circolare.
Più precisamente secondo i consulenti del lavoro i punti critici sono i seguenti:
- DIMISSIONI GIA' RILASCIATE: La circolare dovrà chiarire l'esatto ambito di applicazione del provvedimento soprattutto in quei casi in cui il lavoratore ha già dato le dimissioni al proprio datore di lavoro ma l'ultimo giorno di lavoro si protrae oltre il 5 marzo 2008.
- SOGGETTI COINVOLTI: In base alla lettera della norma sarebbero soggetti a questa nuova procedura di recesso unilaterale anche gli amministratori di società che si dimettono dagli incarichi ricevuti. Il Ministero deve chiarire se per questa categoria di soggetti tale obbligo sussiste o meno.
- DIMISSIONI GIA' TUTELATE: Nel nostro ordinamento già sussistono delle ipotesi in cui il lavoratore, che si trova in una particolare situazione di debolezza contrattuale (maternità, matrimonio eccetera), è chiamato a convalidare le proprie dimissioni presso gli organi competenti. Il ministero deve chiarire come si concilia la nuova procedura di dimissioni con l'obbligo di convalida previsto dalle norme vigenti.
- ABBANDONO DEL POSTO DI LAVORO: Un ulteriore chiarimento richiesto al ministero riguarda la frequente ipotesi in cui il lavoratore dipendente o autonomo abbandoni il posto di lavoro senza alcuna comunicazione all'azienda.
Rispetto ai nuovi obblighi di legge è necessario capire quale debba essere il comportamento del datore di lavoro/committente.
- RECESSO CONSENSUALE: La legge 188/2007 riguarda espressamente le ipotesi di recesso unilaterale disciplinato dall'articolo 2118 del codice civile. Il Ministero deve confermare se la nuova procedura telematica è esclusa nei casi in cui le parti decidano di recedere dal rapporto di lavoro per mutuo consenso ai sensi dell'articolo 1372 del codice civile.
- EFFICACIA DEL NUOVO MODULO: Deve essere chiarito se la consegna del nuovo modulo costituisce l'atto mediante il quale il lavoratore porta a conoscenza del datore di lavoro di lavoro o del committente l'intenzione di recedere. Oppure se il nuovo modello ha la sola funzione di asseverare una volontà del lavoratore.
La diversa scelta fa assumere un significato diverso alla data di decorrenza delle dimissioni contenuta nel modello.
- VALIDITA' DEL MODULO: Va chiarito quali date il datore di lavoro deve controllare per essere sicuro della validità del modello consegnato dal lavoratore.