I servizi di pulizia con i contratti di somministrazione
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la circolare 09/07/2008 n.22, ha risposto ad un'istanza di interpello avanzata dall'Associazione nazionale delle Agenzie per il lavoro con la quale sono state chieste delucidazioni in merito ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato attivati prima del 1° gennaio 2008 ossia prima dell'entrata in vigore della Legge 247/2007 che ne ha disposto l'abrogazione.
Più precisamente con un primo quesito è stata chiesta la giusta interpretazione del concetto di "servizi di pulizia" di cui all'art. 20, lett. b) del Dlgs 276/2003. Al riguardo il Ministero del lavoro, ha chiarito che l'attività "servizi di pulizia", abbinata dalla predetta lettera b) ai "lavori di custodia e portineria" significa che il contratto di somministrazione a tempo indeterminato può essere attivato per tutti i servizi che possono essere svolti da soggetti con professionalità analoghe, ma pur sempre rientranti nel medesimo contesto lavorativo. Quindi il contratto può essere attivato con soggetti che esercitano servizi di pulizia che possono talvolta essere svolti parallelamente ai servizi di portineria e custodia.
Il Ministero del lavoro ha anche precisato che, a seguito dell'abrogazione disposta come sopra detto dalla Legge 247/2007, continuano ad avere efficacia i contratti di staff leasing stipulati prima del 1/01/2008 fino al momento dell'eventuale recesso o risoluzione consensuale, in virtù del principio di conservazione del contratto.
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