I verbali di accertamento hanno efficacia fino a querela di falso
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza 30/12/2003 n.19833, ha stabilito che nelle controversie in materia previdenziale i verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali hanno piena efficacia fino a querela di falso unicamente per le attività che lo stesso ispettore dichiara di aver compiuto o che sono state compiute in sua presenza o delle dichiarazione al medesimo rese dal datore di lavoro. Tale efficacia probatoria privilegiata non assiste i predetti verbali per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delel dichiarazioni raccolte dal pubblico ufifciale le quali, per poter rilevare ai fini probatori, devono essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese, mentre la conferma del verbale da parte del pubblico ufficiale può solo consentire, al giudice, in concorso con altri elementi di desumere da tali dichiarazioni elementi di prova.