Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 5199 del 16 marzo 2016, ha affermato che è ancora possibile il deposito presso la DTL dei verbali di conciliazione in sede sindacale, purché l’accordo sia stato raggiunto in base alle disposizioni contenute nei contratti e accordi collettivi, e a condizione che sia stato sottoscritto da parte delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
In tali casi, il Direttore dell'Ufficio territoriale deve verificare - oltre all'autenticità dell'atto, come espressamente richiesto dall'inciso dell'art. 411, co. 3, c.p.c. - anche, e in primo luogo, la stessa integrazione della fattispecie della valida conciliazione in sede sindacale, che deve avvenire "presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative", come dispone l'art. 412-ter c.p.c.