Il credito d'imposta pari a 300 euro riconosciuto al nuovo assunto destinato a strutture produttive ubicate nei territori disagiati in aggiunta al bonus di 100 euro previsto per i nuovi assunti in qualsiasi parte del territorio italiano non soggiace alla regola del De minimis (Commissione Tributaria Fiscale di Pescara 30/09/2005 n.373). La pronuncia della Commissione si è resa necessaria dopo che da più parti era stato chiesto un chiarimento in merito alla corretta applicazione del bonus previsto dall'art. 63, c.1, lett. a) della L. 289/2002. In particolare quest'ultima disposizione prevedendo che per le sole assunzioni operate nei territori sottoutilizzati poteva essere attribuito un beneficio fiscale ulteriore rispetto a quello stabilito per gli incrementi occupazionali avvenuti in altre parti dell'Italia, richiamava genericamente la disciplina contenuta nell'art.7 L. 388/2000 dive l'ulteriore bonus soggiaceva alla regola del De minimis. Da qui il dubbio se il bonus ex lege 289/2002 dovesse soggiacere alla predetta regola. I Giudici di Pescara hanno escluso la regola del De Minimis nel caso in questione sostenendo che il credito d'imposta per le nuove assunzioni nasce come un incentivo a favore dei lavoratori e non delle aziende. Ne consegue che quindi il bonus non può essere classificato come aiuto di Stato in quanto espressamente escluso da tale categoria ai sensi delle premesse al regolamento Ce 2204/2002. Poichè il criterio del De minimis presuppone un aiuto di stato e poichè i crediti d'imposta per l'occupazione non sono aiuti di Stato si arriva alla conclusione che ad essi non può essere mai applicabile la normativa del De minimis.