L’art. 50 del ddl Bilancio 2026, che ha iniziato l’iter parlamentare finalizzato alla conversione, interviene nuovamente in materia di congedo parentale.

Dopo i diversi interventi legislativi che si sono succeduti negli ultimi anni, che hanno modificato l’istituto e innalzato a più riprese la misura dell’indennizzo, stavolta la modifica riguarda l’età massima del figlio entro la quale il congedo può essere fruito e indennizzato.

Più precisamente, con una modifica degli articoli 32 e ss del d.lgs. n. 151/2001, si prevede che il congedo parentale sia fruibile e indennizzabile, al sussistere dei presupposti normativi, fino al compimento del 14mo anno di età del figlio.

Anche il successivo art. 47 viene ritoccato in senso più favorevole per i lavoratori genitori. Si ricorda che la disposizione prevede che ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. Questo congedo per malattia, che nell’attuale assetto normativo è previsto per una durata massima di 5 giorni, sarà elevato fino a 10 giorni all’anno.