Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 25 del 22 luglio 2013, ha precisato che i contratti collettivi abilitati a disciplinare “le modalità di fruizione del congedo parentale di cui al comma 1 dell’art. 32, D.Lgs. 151/2001 (così come modificato dall’art. 1, comma 339, della L. 228/2012) su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa” possono essere anche i contratti collettivi di secondo livello.
Ciò vale anche in relazione a quanto specificamente previsto dal capoverso del comma 1 bis, che assegna alla “disciplina collettiva” il compito di tenere conto delle “peculiari esigenze di funzionalità connesse all’espletamento dei relativi servizi istituzionali” per le modalità di fruizione e di differimento del congedo “per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico”.