Il congedo straordinario per l'assistenza al disabile in situazione di gravità non fa maturare il TFR
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 17/06/2011 n.13013, ha precisato che durante la fruizione del congedo straordinario per assistenza al portatore di handicap grave ai sensi dell’art. 42, c.5, DLgs 151/2001 il lavoratore non percepisce alcuna retribuzione utile al trattamento di fine rapporto, con la conseguenza che non può essere versato nulla al Fondo tesoreria.
Infatti durante il congedo straordinario il rapporto di lavoro è sospeso, il dipendente conserva il posto di lavoro senza diritto alla retribuzione e senza la possibilità di svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali.
Il lavoratore per tutto il periodo del congedo (coperto da contribuzione figurativa) ha però diritto a percepire un’indennità pari all’ultima retribuzione. Indennità e contribuzione figurativa spettano fino all’importo massimo fissato annualmente. Per il 2011 pari a 44.276,33 euro di cui 34.331,00 a titolo di indennità economica annua e 9.945,33 per la copertura della contribuzione figurativa.
Secondo l’INPS detta indennità comunque non è retribuzione utile ai fini del TFR e non realizza le condizioni per il versamento della contribuzione al Fondo di Tesoreria.
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