L’Inps, con la circolare n. 78 del 14 maggio 2013, ha fornito chiarimenti in merito al regime contributivo applicabile ai soggetti che si trovino ad esercitare contemporaneamente un’attività da cui percepiscono redditi assoggettabili alla gestione separata ed altra attività imprenditoriale che comporta obbligo di iscrizione alla gestione commercianti o artigiani.
Come noto, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 208, della L. 662/1996, qualora un soggetto eserciti contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è iscritto nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale lo stesso dedica personalmente la propria opera professionale in misura prevalente.
Innanzi tutto, l’Istituto ha ritenuto, sin dall’entrata in vigore della norma di cui sopra, che per attività autonome, soggette a comparazione in termini di prevalenza, devono intendersi solo quelle che abbiano natura imprenditoriale, ossia definibili ai sensi dell’art. 2195 c.c., come attività economiche organizzate ed esercitate professionalmente dall’imprenditore, al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi e soggette a registrazione.
Di conseguenza, l’applicazione del criterio della prevalenza è esclusa in ordine a quelle attività autonome svolte in forma non imprenditoriale e che rientrano nell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla L. 335/95, art. 2, comma 26.
Pertanto, in caso di contemporaneo esercizio di due attività, l’una di natura imprenditoriale e l’altra compresa tra quelle iscrivibili alla gestione separata, l’Inps ha proceduto – in presenza dei rispettivi requisiti – ad imposizione contributiva nell’ambito di entrambe le gestioni previdenziali interessate.
Successivamente, sul tema sono intervenuti sia il Legislatore (art. 12, comma 11, DL 78/2010, conv. da L. 122/2010) che la giurisprudenza, ribadendo che “l’esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione alla Gestione separata, che si accompagni all’esercizio di un’attività d’impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti obbligo di iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l’Inps, non fa scattare il criterio dell’attività prevalente” (Cass. S.S.U.U., 17076/11; Cass. S.S.U.U., 17074/11).
L’Inps, prosegue, quindi, chiarendo che nell’ipotesi in cui un soggetto eserciti contemporaneamente una qualsiasi attività autonoma che comporti obbligo di iscrizione alla Gestione separata ed un’attività imprenditoriale compresa tra quelle iscrivibili alla Gestione commercianti o artigiani, ai fini di tale ultima iscrizione non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza, bensì degli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di settore.
La prova circa la partecipazione al lavoro aziendale con i caratteri della personalità e dell’abitualità spetta all’Istituto di previdenza.
A tal proposito, si rileva, da ultimo, che “per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l’espletamento di un’attività esecutiva o materiale, ma anche di un’attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all’attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (Cass. sez. lav., 5360/12).