Settore moda: per il 2025 estese le settimane di integrazione salariale
A cura della redazione

Il Consiglio dei ministri n. 131 del 12 giugno 2025 ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti relative a crisi industriali, nonché un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia fiscale.
Crisi industriali
Crisi industriale complessa e grandi imprese - si esonera, per il 2025 e il 2026, l'impresa operante in un'area di crisi industriale complessa dal pagamento degli oneri aggiuntivi della CIG straordinaria in capo al datore di lavoro. L’esonero non spetta in caso di avvio di una procedura di licenziamento collettivo.
Si interviene anche in favore di imprese appartenenti a gruppi di elevate dimensioni (con numero di dipendenti non inferiore a mille unità), presenti sul territorio nazionale, al fine di gestire esuberi e rilanciare la reindustrializzazione, consentendo l'estensione della cassa integrazione straordinaria ai gruppi di imprese con numero di dipendenti superiore a 1000 (ad oggi definita solo per le imprese, non i gruppi) e fino alla fine del 2027, portando, inoltre, fino al 100% la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro.
CIGS - si amplia la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi prevedendo la possibilità di autorizzare, per il 2025 ed entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per massimo 6 mesi (non prorogabili), qualora vi siano concrete possibilità di rapida cessione dell'azienda e di riassorbimento occupazionale.
Inoltre, si prevede la decadenza dal trattamento straordinario di integrazione salariale del lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria (per crisi aziendale), in caso di rifiuto di frequenza di un corso di formazione/riqualificazione o di frequenza irregolare o nel caso di rifiuto dell'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza.
Settore della moda - a tutela dei lavoratori del settore della moda, si dispone l'estensione per un massimo di 12 settimane (nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025) dell'intervento di integrazione salariale riconosciuto dall'INPS ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente ed operanti nel settore moda.
Infine, in alternativa all'anticipazione dell'integrazione salariale da parte del datore di lavoro, si consente a quest'ultimo di poter richiedere all'INPS il pagamento diretto ai lavoratori della prestazione, senza dover dimostrare la sussistenza di comprovate difficoltà finanziarie.
Il decreto fiscale
Tracciabilità delle spese di trasferta - tra le novità di particolare interesse si devono certamente annoverare le misure di semplificazione per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo, tra le quali la deducibilità delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute all’estero anche se effettuate con mezzi non tracciabili.
Al pari delle imprese, la deducibilità delle spese di rappresentanza è invece vincolata al pagamento con mezzi tracciabili ovunque, non solo in Italia.
Maxi deduzione - per quanto riguarda la determinazione del reddito d’impresa sono previste semplificazioni in merito alla determinazione della maggiore deduzione del costo del lavoro, eliminando il riferimento alle società collegate.
Acconti imposte - per il 2025, vengono differiti i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dal 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4%, per i soggetti ISA e forfetari.
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