Il diniego del lavoratore a sottoscrivere l'atto conciliativo non pregiudica la procedura di emersione
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con risposta all'interpello n. 55 del 10 luglio 2009, ha precisato che l'eventuale diniego del lavoratore - debitamente comprovato dal datore di lavoro - a sottoscrivere l'atto conciliativo o il contratto di lavoro, quali adempimenti successivi e conseguenti all'accordo sindacale, non può inficiare l'intera procedura di emersione, impedendo la regolarizzazione degli ulteriori lavoratori coinvolti.
Innanzi tutto, ha ricordato il Ministero, la domanda di regolarizzazione del lavoratori in nero può essere presentata esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano proceduto alla sottoscrizione di un accordo aziendale ovvero territoriale al fine di stipulare contratti di lavoro subordinato della durata minima di 24 mesi e di promuovere la sottoscrizione di atti di conciliazione individuale in sede amministrativa o sindacale, relativi ai rapporti di natura patrimoniale tra le parti.
La mancanza dell'atto di conciliazione individuale, avente effetto conciliativo sulla parte economica e retributiva, non è ostativa della possibilità di fruire della procedura di emersione, subordinata soltanto all'istanza e all'accordo collettivo con le organizzazioni sindacali.
La normativa, volta a promuovere l'emersione spontanea delle posizioni lavorative irregolari, evidenzia, dunque, come la procedura di emersione è attivata quale strumento di autodenuncia del datore di lavoro, il quale spontaneamente o a seguito di accertamento ispettivo intende sanare le pendenze legate agli obblighi di natura pubblicistica sia nei confronti degli Istituti previdenziali che nei confronti della Pubblica Amministrazione ed usufruire conseguentemente delle agevolazioni previste dall'art. 1 comma 1196.
Ciò premesso, va evidenziata la previsione secondo cui "l'accordo sindacale comprende la regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi". In altre parole, detto accordo individua inderogabilmente il "campo di applicazione" della procedura di emersione e soltanto in tale sede è previsto che la stessa si applichi alla generalità dei lavoratori individuati, in sede di accertamento, quali lavoratori "in nero".
L'eventuale diniego del lavoratore a sottoscrivere l'atto conciliativo o il contratto di lavoro non può inficiare l'intera procedura di emersione, impedendo la regolarizzazione degli ulteriori lavoratori coinvolti.
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