Il dipendente di un Comitato Regionale può anche svolgere attività di volontariato per un altro ente
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la nota protocollo n. 34/4011 del 10/03/2022, rispondendo ad un interpello, ha precisato che il rapporto di lavoro instaurato con un Comitato Regionale è compatibile con l’attività svolta in qualità di dipendente presso un altro ente (o Comitato Regionale) di diversa Regione.
A questa soluzione, il Ministero del lavoro è giunto partendo dall’art. 17, c. 5 del Codice del Terzo settore, che sancisce il principio dell’incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Tale principio va però raccordato con i commi 2 e 3 del medesimo articolo secondo cui nel definire il volontario viene innanzitutto evidenziato quale requisito caratterizzante quello della libera scelta, della personalità, spontaneità, gratuità e dell'assenza di finalità di lucro, neanche indirette.
Inoltre, la norma prescrive che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, vietando altresì rimborsi spese di tipo forfetario.
Pertanto, il volontario deve potersi sentire sempre libero di recedere dalla propria scelta, revocando in qualsiasi momento la disponibilità dimostrata, senza condizioni o penali, poiché la sua attività risponde esclusivamente ad un vincolo morale. Al contempo il citato articolo 17 comma 5 intende assicurare una tutela del lavoratore da possibili abusi legati ad attività che non rispondono alle caratteristiche sopra delineate della volontarietà.
Ne deriva che non sussistono situazioni di contrarietà nel caso in cui l’ente datore di lavoro e l’ente che si avvale dell’operato del volontario, con riferimento alla medesima persona, risultano a tutti gli effetti soggetti distinti e separati.
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