Il comma 3 dell'art. 51, del TUIR nel regolamentare i criteri di valorizzazione dei fringe benefit ai fini impositivi, stabilisce che "Non concorre a formare reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a ? 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito".
Su tale punto, il Ministero delle finanze (circ. n. 326/1997) aveva precisato che al fine del calcolo del limite in questione non dovevano essere considerate le erogazioni liberali di importo complessivamente non superiore, nel periodo d'imposta, a ? 258,23.
Non essendoci più, dal 29.5.2008, il beneficio previsto per le erogazioni liberali (art. 2. D.L. 93/2008), al datore di lavoro rimane solo lo strumento del fringe benefit. Conseguentemente, se il datore di lavoro riconosce (non è necessario il requisito della generalità dei dipendenti), anche in occasione delle festività natalizie beni e/o servizi o buoni rappresentativi degli stessi (erogazioni in natura e non in denaro), anche se erogati da terzi, il cui valore non superi, nel periodo d'imposta, unitamente ad altri fringe benefit, ? 258,23, può applicare l'esenzione impositiva (fiscale e contributiva). Così come confermato dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 59/2008.

Come accennato sopra il datore di lavoro può riconoscere dei buoni che i dipendenti potranno spendere presso la struttura convenzionata acquistando quello che meglio gradiscono, attraverso la stipula di un'apposita convenzione con l'azienda che commercializza i prodotti che di consueto vanno a formare il c.d. "Pacco di Natale".
Viene in questo modo risolto il problema che ad ogni Natale si ripresenta nelle diverse aziende riguardante la scelta dei prodotti da riconoscere ai dipendenti come fringe benefit (generalmente costituito da beni in natura) in occasione delle festività natalizie.
Il funzionamento della convenzione è semplice. Il datore di lavoro fa avere all'azienda convenzionata l'elenco dei dipendenti a cui il fringe benefit è riconosciuto e rilascia ai lavoratori un buono acquisto del valore concordato.
I dipendenti si recano presso la struttura convenzionata entro una certa data e acquistano i prodotti a loro scelta rimanendo comunque entro il valore del buono.
La ditta che commercializza i beni in natura farà avere al datore di lavoro l'elenco dei dipendenti che hanno fruito del buono ed emetterà fattura (data dal valore complessivo dei prodotti venduti).
E' bene ricordare che il buono non può essere convertito in denaro né ceduto a terzi, ossia a soggetti diversi dai dipendenti del datore di lavoro che ha siglato la convenzione.