Il Ministero del lavoro, con la nota 06/05/2011 n.7234, ha precisato che i professionisti iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati sono abilitati a svolgere tutte le funzioni riconducibili alla più ampia attività di amministrazione del personale riferita ai lavoratori delle medesime aziende, così come previsto dalla L. 251/1986 e successive modificazioni, indipendentemente dal fatto che sussistano eventuali ulteriori previsioni di carattere normativo o amministrativo che lo stabiliscano espressamente.
Nel concetto di amministrazione del personale devono infatti  essere fatte rientrare: la tenuta del registro di impresa agricola, la trasmissione telematica delle denunce aziendali di manodopera o la tenuta del Libro unico del lavoro (da ritenersi di carattere eminentemente ricognitivo e non già costitutivo).
Ne consegue che l’affidamento di un incarico di direzione o di amministrazione o di gestione di aziende agrarie ad un soggetto iscritto all’albo in questione legittima pienamente lo stesso allo svolgimento di tutte le funzioni connesse all’amministrazione del personale appartenente alle medesime aziende.