La CNCE, con la nota del 12 giugno 2012, ha riepilogato alcuni aspetti relativi al rilascio del Durc e già contenuti nelle circolari n. 12/2012 del Ministero del Lavoro e n. 6/2012 del Ministero Pubblica Amministrazione.
In particolare:
1. per i lavori edili privati le imprese potranno continuare a richiedere il DURC in relazione a quanto previsto, a carico del committente o del responsabile dei lavori, dal comma 9 dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008;
2. viene demandata ad INPS, INAIL e Casse Edili la predisposizione di un sistema informatico per l'acquisizione d'ufficio, da parte degli Enti locali, dei DURC emessi e in corso di validità (o per la richiesta ex novo dei DURC), relativi ad imprese che eseguono lavori privati;
3. si conferma la non autocertificabilità del DURC, tranne il caso della verifica di autodichiarazione per la partecipazione/aggiudicazione di lavori pubblici prevista dalla specifica normativa del settore;
5. viene ribadita la validità trimestrale del DURC anche nell'ambito della gestione di appalti pubblici;
6. nel sottolineare la necessità di inviare il DURC soltanto tramite PEC, viene sancito il libero accesso delle Casse Edili a tutte le richieste e ai contenuti dei DURC emessi soltanto da parte di INPS e INAIL.