L’Inps, con il messaggio n. 7637 del 28 dicembre 2015, ha comunicato che a partire dalla data del 18 dicembre u.s. possono essere presentate le domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo di solidarietà residuale.

Le prestazioni del Fondo sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dalla data del 3 dicembre 2015. Al fine di consentire alle aziende di presentare le domande nel rispetto dei termini, in sede di prima applicazione, il periodo dal 3 al 18 dicembre è neutralizzato. Per gli eventi successivi al giorno 18 dicembre 2015, sempre ai fini dei termini di presentazione della domanda, il termine di decorrenza dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Stante l’abrogazione del D.I. 79141/2015 dalla data del 1° gennaio 2016, le domande potranno essere inoltrate al Fondo fino alla data del 31 dicembre 2015, o dalla data successiva del termine del periodo neutralizzato, per eventi di sospensione decorrenti al massimo dalla data del 30 gennaio 2016. Inoltre, per lo stesso motivo, dal 1° gennaio 2016 non sarà possibile inoltrare al Fondo residuale richieste di proroghe a norma dell’art. 4, co. 5, del D.I. n. 79141/2015.

Si ricorda che l’intervento può essere richiesto per:

1. eventi transitori e non imputabili al datore di lavoro ovvero ai prestatori di lavoro;

2. situazioni temporanee di mercato;

3. riorganizzazione aziendale

4. crisi aziendale con continuazione dell’attività lavorativa;

5. contratti di solidarietà;

6. procedure concorsuali con continuazione dell’attività di impresa (fino al 31/12/2015).

Nessuna prestazione è dovuta dal fondo in caso di cessazione anche parziale di attività.