Secondo l’art. 7 della Direttiva UE n. 970/2023 i lavoratori hanno diritto di richiedere e ricevere per iscritto, anche per il tramite dei loro rappresentanti o di un organismo per la parità, le informazioni sul loro livello retributivo individuale e sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.

Se le informazioni ricevute sono imprecise o incomplete, i lavoratori hanno diritto di richiedere, personalmente o tramite i loro rappresentanti, chiarimenti e dettagli ulteriori e ragionevoli riguardo ai dati forniti e di ricevere una risposta motivata.

I datori di lavoro devono fornire le informazioni richieste entro un termine ragionevole ed in ogni caso entro due mesi dalla data della richiesta.

I lavoratori possono rendere nota la propria retribuzione ai fini dell’attuazione del principio della parità retributiva. Quindi eventuali clausole contrattuali che limitano tale facoltà sono vietate.

Infine, la disposizione prevede che i datori di lavoro possono chiedere ai lavoratori di utilizzare le informazioni ricevute, diverse da quelle relative alla propria retribuzione o al proprio livello retributivo, solo per esercitare il loro diritto alla parità di retribuzione, e non per altri scopi.