Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 11 dell’8 marzo 2013, ha chiarito quale disciplina si applichi nei confronti dei lavoratori, iscritti nelle liste di mobilità, che si trasferiscano o espletino attività lavorativa all’estero durante il periodo di fruizione della relativa indennità.
Si tratta, in particolare, delle disposizioni contenute nell’art. 8, commi 6 e 7, della L. 223/1991 che, secondo il Dicastero, trovano applicazione anche nelle situazioni di rioccupazione, negli Stati UE e nei Paesi convenzionati nonché in Paesi extra UE, oltre che nelle ipotesi di rioccupazione in territorio nazionale, di lavoratori percettori di indennità di mobilità che svolgono attività lavorativa subordinata a tempo determinato o parziale.
La norma citata, che non pone delimitazioni legate al luogo di svolgimento della prestazione, così recita: “il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l’iscrizione nella lista”, con sospensione dell’indennità per le giornate di lavoro svolto, nonché per quelle afferenti ai periodi di prova.