Il lavoratore in mobilità che svolge attività all'estero mantiene l'iscrizione nelle liste
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 11 dell’8 marzo 2013, ha chiarito quale disciplina si applichi nei confronti dei lavoratori, iscritti nelle liste di mobilità, che si trasferiscano o espletino attività lavorativa all’estero durante il periodo di fruizione della relativa indennità.
Si tratta, in particolare, delle disposizioni contenute nell’art. 8, commi 6 e 7, della L. 223/1991 che, secondo il Dicastero, trovano applicazione anche nelle situazioni di rioccupazione, negli Stati UE e nei Paesi convenzionati nonché in Paesi extra UE, oltre che nelle ipotesi di rioccupazione in territorio nazionale, di lavoratori percettori di indennità di mobilità che svolgono attività lavorativa subordinata a tempo determinato o parziale.
La norma citata, che non pone delimitazioni legate al luogo di svolgimento della prestazione, così recita: “il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l’iscrizione nella lista”, con sospensione dell’indennità per le giornate di lavoro svolto, nonché per quelle afferenti ai periodi di prova.
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