La Commissione ministeriale in materia di sicurezza sula lavoro, con la risposta all’interpello n. 8 del 24 ottobre 2013, ha precisato che, nel caso di assunzioni successive dello stesso lavoratore, qualora questi sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio, nel corso del periodo di validità della visita preventiva periodica di cui all’art. 41, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 81/2008 e comunque, per un periodo non superiore ad un anno, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva, in quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta conosciuta dal medico competente.
In particolare, il Ministero osserva che l’art. 41, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede una visita medica preventiva con l’obiettivo di "constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica".
Il successivo comma prevede una "visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica" la cui periodicità, "qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno".
Pertanto, nel caso in cui vi siano assunzioni dello stesso lavoratore successive ad un’interruzione del rapporto di lavoro, per mansioni uguali o sostanzialmente collegate allo stesso rischio, per il quale sia trascorso un termine breve e comunque entro la periodicità prevista dal medico competente per la visita successiva non vi è necessità di una nuova visita preventiva.