Il lavoro intermittente dopo la Riforma Fornero
A cura della redazione

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 14 del 23 luglio 2012, ha fornito alcune indicazioni in merito alle novità, introdotte dalla L. n. 92/2012, in materia di lavoro intermittente.
A decorrere dal 18 luglio, sono cambiate le modalità di gestione del rapporto di lavoro intermittente, anche già esistenti, e la comunicazione preventiva della chiamata del lavoratore rende meno fluido – a parere dei consulenti - l’utilizzo del lavoratore. Dall’entrata in vigore della Riforma, infatti, è necessario porre grande attenzione e ricordarsi di far precedere (anche di poche ore) l’effettivo impiego del lavoratore da una comunicazione. Per cicli integrati di prestazioni fino a 30 giorni dalla comunicazione, la stessa potrà essere unica e non serve indicare l’orario, ma solo le giornate. Sino a che il Ministero del Lavoro non avrà definito nuove modalità tecniche, i canali già a disposizione sono i seguenti: fax o posta elettronica (anche non certificata, purché spedita ad indirizzo istituzionale) da inviare alla DTL competente per territorio. In assenza di tale atto, la prestazione si intenderà svolta e sono dovuti sia la retribuzione, sia i contributi. Stesso discorso vale per comunicazioni che non rispecchiano l’effettiva modalità di svolgimento del lavoro (giorni di lavoro non coincidenti con la comunicazione).
Un’altra novità importante consiste nel fatto che il contratto di lavoro intermittente, dal 18 luglio 2012, potrà riguardare solo soggetti con più di 55 anni e soggetti con meno di 24 anni, oppure le esigenze individuate dai contratti collettivi.
Nel primo caso le prestazioni lavorative potranno essere effettuate fino al giorno antecedente al compimento dei 25 anni (MinLav., circolare n. 18/2012). Se il lavoratore sarà utilizzato successivamente, il contratto si intenderà trasformato in contratto a tempo pieno ed indeterminato. Nella seconda ipotesi, invece, il Ministero ha chiarito che continuerà ad essere efficace il DM 23.10.2004 e, pertanto - in attesa che i contratti collettivi regolamentino il contratto autonomamente -, avrà valore l’intervento sostitutivo ministeriale che rinvia ad una tabella analitica di numerose attività allegata al R.D. n. 2357/23.
Riproduzione riservata ©