La Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, con il parere 01/08/2011 n.16, ha precisato che il datore di lavoro che intende licenziare il lavoratore per scarso rendimento (che configura un’ipotesi di giustificato motivo soggettivo di licenziamento) non può limitarsi a provare il mancato raggiungimento del risultato atteso, ma è anche tenuto a dimostrare un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, valutando aspetti concreti del fatto addebitato nonché il grado di diligenza richiesto dalla prestazione e quello usato dal lavoratore.
Questa prova può essere fornita mediante la comparazione tra i risultati produttivi dello stesso dipendente con il rendimento medio dei suoi colleghi. Quindi affinché si configuri l’inadempimento per scarso rendimento, è necessario che tra i risultati del lavoratore e quelli degli altri dipendenti vi sia una enorme sproporzione.
La negligenza può essere provata anche attraverso presunzioni e tale prova rientra tra le valutazioni di fatto che sono di competenza del giudice di merito, con giudizio incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.