Il Ministero del lavoro, con la circolare 08/08/2008 n.30, rispondendo ad  un'istanza di interpello, ha precisato che il giovane che espleta un periodo di tirocinio della durata di 12 (o 24 mesi se portatore di handicap) in qualità di studente universitario può svolgere un ulteriore periodo di tirocinio in qualità di laureato, purchè il progetto allegato alla convenzione sia diverso per ciascun percorso formativo.
L'espressione "il soggetto laureato può svolgere un periodo di tirocinio nei 18 mesi successivi al termine degli studi" prevista dal DM 142/98 deve essere intesa come il periodo entro il quale il giovane può dare inizio al tirocinio e non quello entro il quale deve completarlo.