Il principio di automaticità delle prestazioni non si applica ai coadiuvanti familiari
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 10 del 17 aprile 2015, ha precisato che il principio di automaticità delle prestazioni non trova applicazione nei confronti dei coadiuvanti familiari che partecipano in modo prevalente e continuativo all’attività di impresa e che non abbiamo instaurato con l’imprenditore un rapporto di lavoro subordinato.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, il principio di cui sopra troverebbe applicazione esclusivamente in favore dei lavoratori subordinati, stante l’esplicito riferimento normativo al “prestatore di lavoro” e non si estenderebbe, pertanto, alla categoria dei lavoratori autonomi tout court – ad es. liberi professionisti – i quali, essendo soggetti passivi dell’obbligazione contributiva, subiscono evidentemente le conseguenze pregiudizievoli del proprio inadempimento.
Allo scopo, appare utile ricordare che, in forza del c.d. principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, quest’ultime sono dovute, non solo in relazione alla maturazione del diritto a pensione, ma, altresì, per le prestazioni spettanti nel corso dello stesso rapporto assicurativo, anche nelle ipotesi in cui i contributi non siano stati regolarmente versati dal datore di lavoro.
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