Il contratto di lavoro subordinato essendo un contratto di durata può costituirsi non soltanto attraverso la stipula di un atto ma anche attreverso fatti concludenti idoneii a manifestare senza ombra di dubbio la volontà delle parti ad instaurare un rapporto di lavoro (Cass. 3/05/2005 n.9111). La Corte di Cassazione afferma che il comportamento attesta non solo l'esistenza del contratto ma anche il suo contenuto. Restano in ogni caso salvi tutti i casi particolari previsti dal legislatore per i quali il contratto può costituirsi soltanto in forma scritta.