Il Ministero del lavoro, sul proprio sito internet, nella sezione FAQ relative alle dimissioni telematiche, il 15 luglio 2016 ha risposto ad un nuovo quesito, precisando che il recesso dell’apprendista si deve manifestare attraverso la procedura telematica, in quanto si tratta di un rapporto di lavoro subordinato.

Infatti ai sensi dell’art. 42, quarto comma, del Decreto Legislativo 81/2015 nel caso in cui al termine dell’apprendistato le parti non recedano dal medesimo, prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.