Il Ministero del lavoro, con la circolare 01/09/2008 n.37, rispondendo ad un'istanza di interpello in merito alla legittimità delle clausole contrattuali che escludono l'applicazione del contratto di lavoro intermittente a determinati comparti, ha precisato che l'autonomia collettiva così come previsto dal DLgs 276/2003 ha un potere integrativo e ampliativo, ma non preclusivo rispetto a quanto previsto dal legislatore.
Più precisamente il DM 23/10/2004, richiamando il RD 2357/1923 (non abrogato dalla L. 133/2008 di conversione del DL 112/2008) ha previsto le tipologie di attività con le quali si può attivare il contratto di lavoro intermittente nel silenzio del contratto collettivo applicato dall'azienda.
Pertanto, continua il ministero, ai sensi dell'art. 34 della riforma Biagi il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età, anche se pensionati, mentre nelle ipotesi previste dall'art. 37 alla contrattazione collettiva è demandata la possibilità di individuare ulteriori periodi predeterminati. Quindi si può concludere che è riconosciuto alla contrattazione collettiva un potere integrativo/ampliativo, ma non preclusivo.