Il Ministero dell’interno, con la nota prot. n. 4089 del 13/07/2010, ha precisato che il permesso di soggiorno per richiesta asilo della durata di 6 mesi (rinnovabili), che consente lo svolgimento di un’attività lavorativa, viene riconosciuto non soltanto al cittadino extraUE che ha presentato domanda di asilo, ma che dopo sei mesi non è ancora stata presa in esame dalla Questura per cause non imputabili al richiedente così come previsto dall’art. 11, c.1, DLgs 140/2005, ma anche al cittadino straniero che dopo aver ricevuto notizia del rigetto dell’istanza propone ricorso ai sensi dell’art. 5, c.7 DLgs 140/2005.