La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15129 del 10 settembre 2012, ha stabilito che il mero ritardo, da parte del cittadino extracomunitario, nella presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, non è sufficiente a far scattare, automaticamente, l’espulsione.
Infatti - afferma la Suprema Corte – “la spontanea presentazione, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di 60 giorni dalla sua decadenza non consente l’espulsione automatica dello straniero, la quale può essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale”.
Inoltre, l’amministrazione pubblica, ad eccezione dei casi in cui la lingua dello straniero sia rara e non facilmente conoscibile sul territorio nazionale, è obbligata a predisporre testi informatizzati dei provvedimenti di espulsione nelle lingue straniere più comunemente parlate dagli immigrati stranieri (arabo, cinese, albanese, russo, ecc.), in modo tale che si assicuri un’informazione effettiva ed immediata allo straniero a garanzia dei suoi diritti (Cass. 3678/2012).