L’INL, con la nota n. 831 del 28 gennaio 2026, ha precisato che il datore di lavoro che installa sistemi di geolocalizzazione sui veicoli addetti al trasporto dei rifiuti pericolosi non viola lo Statuto dei lavoratori, poiché rispetta un obbligo previsto da una Legge speciale.

In particolare, un’azienda ha chiesto all’INL se i sistemi di geolocalizzazione sui veicoli addetti al trasporto di rifiuti pericolosi, che l’art. 188-bis del Dlgs 152/2006 considera un requisito di idoneità tecnica indefettibile per le aziende del settore, può essere equiparato agli strumenti di lavoro utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e, di conseguenza, essere escluso dal campo di applicazione della procedura di cui all’articolo 4 della Legge 300/1970.

Secondo l’INL, l’art. 188-bis che impone il tracciamento dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal legislatore in merito ai nuovi sistemi di tracciabilità dei rifiuti, è una norma di carattere speciale che costituisce una condizione per l’esercizio dell’attività d’impresa e pertanto esula dal campo di applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970 in quanto non sussistono in capo al datore di lavoro le ragioni legittimanti previste dal comma 1 del citato art.4 (esigenze organizzative e produttive, esigenze di tutela del patrimonio aziendale, esigenza di sicurezza sul lavoro), né il sistema GPS può essere considerato uno strumento necessario alla prestazione lavorativa, dato che può essere svolta anche in assenza del sistema.

E’ fuori dubbio che la geolocalizzazione deve essere utilizzata esclusivamente per le finalità previste dalla norma speciale di cui sopra. Viceversa, se le aziende interessate intendono perseguire ulteriori esigenze (ossia quelle dell’art. 4, c. 1 della Legge 300/1970) dovranno necessariamente espletare le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori, e quindi siglare un accordo sindacale oppure richiedere l’autorizzazione all’ispettorato del lavoro.