Il trattamento pensionistico per gli esposti all'amianto è incompatibile con l'indennità di mobilità
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare 29/11/2013 n.164, ha precisato che le prestazioni pensionistiche liquidate con il beneficio dell’esposizione all’amianto possono essere riconosciute ai lavoratori che al 22 giugno 2013 risultavano cessati per mobilità o titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà oppure autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, sulla base dei provvedimenti di certificazione di esposizione all’amianto rilasciati dall’INAIL prima del 12 aprile 2009, così come previsto dall’art.42quater della L. 98/2013 modificativo dell’art.7ter della L. 33/2009.
Detta disposizione normativa è stata modificata anche dall’art.6, c.2undecies della L. 14/2012 che ha disposto che le prestazioni pensionistiche liquidate con il riconoscimento del beneficio per l’esposizione all’amianto, sono valide ed efficaci sulla base dei provvedimenti di certificazione emessi in data anteriore al 28 febbraio 2012.
Sulla base di queste disposizioni, l’INPS adesso precisa che ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, sono privi di effetto i provvedimenti di revoca adottati dall’INAIL delle certificazioni rilasciate in favore dei predetti soggetti, a meno che queste ultime non siano state ottenute dall’interessato con dolo accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.
Le pensioni predette non potranno in ogni caso essere liquidate con data anteriore al 1° settembre u.s.
Infine in merito ai percettori di mobilità, poiché la legge 223/1991 stabilisce l’incompatibilità tra la relativa indennità ed il trattamento pensionistico, nel caso in cui la decorrenza di quest’ultimo cada nel periodo di fruizione dell’ammortizzatore sociale, l’INPS procederà a recuperare l’indennità di mobilità indebitamente percepita.
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