Il voucher che rappresenta una pluralità di beni deve rispettare il limite di 258,23 euro
A cura della redazione

Secondo l’art.51, c. 3-bis del TUIR, ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3 (del medesimo articolo) l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.
Sul punto è intervenuta anche l’Agenzia delle entrate con la circolare n.28/E del 2016 specificando che il voucher deve rappresentare una determinata utilità e dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero suo valore nominale.
Inoltre il voucher non può essere emesso a parziale copertura del costo della prestazione, opera o servizio (ovvero non è integrabile da parte del titolare) e non può rappresentare somme di denaro. Pertanto non può essere emesso a rimborso di spese già sostenute dal dipendente, dato che quest’ultimo deve rimanere estraneo nel rapporto economico tra datore di lavoro e struttura che eroga il servizio.
Tra le caratteristiche evidenziate dall’Agenzia delle entrate, vi è anche che il voucher non può essere ceduto a terzi.
Anche se il dipendente deve rimanere estraneo nel rapporto economico tra datore di lavoro e struttura che eroga il servizio, nulla toglie che possa attivare, a parte, un proprio rapporto contrattuale con la medesima struttura. Si pensi all’abbonamento in palestra. Se il voucher emesso dal datore di lavoro ricomprende 10 ingressi, l’11° può essere acquistato dal dipendente poiché si tratta di una nuova prestazione svincolata dalla precedente.
In sintesi, dunque, i voucher non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, né monetizzati o ceduti a terzi, possono dare diritto esclusivamente a un bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del titolare (a differenza dei buoni pasto).
Il principio secondo cui i voucher “devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale” incontra però una deroga nell’art. 6, c. 2 del Decreto Attuativo Interministeriale 25 marzo 2016 che prevede che “i beni e servizi di cui all’articolo 51, comma 3, ultimo periodo del TUIR possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di 258,23 euro”.
In sostanza se il voucher si riferisce a più beni (si pensi alle card e-commerce spendibili su Amazon che consentono di acquistare una diversa varietà di oggetti) è necessario rispettare il limite di 258,23 euro al fine di fruire dell’esenzione fiscale. Se si supera tale limite l’intero importo sarà soggetto a tassazione.
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