Con sentenza n. 3276 del 10/02/2009, la Corte di Cassazione ha stabilito che il lavoratore assunto a tempo determinato non può essere licenziato per ragioni organizzative.
La Suprema Corte non mette in discussione il diritto del datore di lavoro di modificare la propria organizzazione, anche ai fini di una migliore gestione della forza lavoro, ma rileva sic et simpliciter che la disciplina di cui alla legge 15/07/1966 n. 604 non si applica, per sua espressa previsione, ai rapporti di lavoro a termine.
Conclude, infatti, la Corte che il rapporto di lavoro, al di fuori del recesso per giusta causa ex art. 2119 C.C., può essere risolto anticipatamente non per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della L. 15 luglio 1966 n. 604, ma solo se ricorrono le ipotesi di risoluzione del contratto previste dagli artt. 1453 ss. C.C.
Ne consegue che, qualora il datore di lavoro proceda ad una riorganizzazione del proprio assetto produttivo, non può avvalersi di tale fatto per risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato.