Il lavoratore che utilizza per scopi personali l'autovettura aziendale non può essere legittimamente licenziato poichè il suo comportamento non è così grave da ledere il rapporto fiduciario che lo lega al datore di lavoro (Cass. 17/05/2005 n.10287). Affinchè il comportamento del lavoratore possa legittimare il licenziamento è necessario che il fatto addebitatogli costituisca reato. Sul punto però spiega la Suprema Corte l'uso improprio non integra nè il furto d'uso, poichè il lavoratore era già in possesso dell'autovettura fornita per motivi di lavoro e manca lo spossessamento, nè l'appropriazione indebita che richiede oltre alal detenzione delal cosa la definitiva perdita del bene da parte del legittimo proprietario. Inoltre la Corte di Cassazione conclude ricordando che le nozioni penalistiche di possesso e di detenzione, rilevanti ai fini della delimitazione delle aree coperte dalle figure delittuose del furto e della appropriazione indebita, non coincidono perfettamente con le corrispondenti nozioni civilistiche, caratterizzate peraltro dall'esistenza di diversi tipi di detenzione. In particolare, deve ricordarsi che il "possesso" della cosa mobile da parte dell'agente, che fa escludere la configurabilità del furto - perché lo stesso consiste nel fatto di "impossessarsi" della cosa - e contemporaneamente rende configurabile la figura dell'appropriazione indebita della cosa altrui, nel caso in cui concorrano gli elementi costitutivi della appropriazione, richiede un potere sulla cosa che si eserciti al di fuori dei poteri di vigilanza e custodia che spettano al proprietario.