Il Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 10356 del 10 giugno 2013, ha fornito chiarimenti in merito alla risposta all’interpello n. 16/2013, riguardante gli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sospesi dall’attività lavorativa.

In particolare, si rammenta che, ai sensi dell’art. 4, c. 40, della Legge 92/2012, il lavoratore sospeso dall’attività lavorativa e beneficiario di una prestazione a sostegno del reddito decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza giustificato motivo. A tal proposito, il Ministero precisa che possono essere effettuati sia corsi di formazione finalizzati al trasferimento, cambiamento di mansioni o all’introduzione di nuove attrezzature o tecnologie o di nuove sostanze pericolose, sia corsi di aggiornamento quinquennali previsti dall’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 21.12.2011. Non possono invece essere effettuati corsi relativi alla formazione di cui all’art. 37, c. 4, del D. Lgs 81/2008 (formazione e addestramento specifico da effettuare in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di contratto di somministrazione).

Il Ministero chiarisce, infine, che la possibilità di svolgere la formazione in materia di salute e sicurezza, nelle ipotesi indicate, non mette in discussione l’esistenza dei presupposti per i quali è operata la sospensione dell’attività lavorativa.

Resta fermo che condotte strumentali, finalizzate a richiedere l’intervento di ammortizzatori sociali per effettuare attività formative obbligatorie, utilizzando risorse pubbliche, saranno sanzionate penalmente.