L'INAIL, con la nota 03/06/2009 n.6208, allineandosi circolare INPS 76/2009 con la quale sono state fornite precisazioni e istruzioni operative in merito al possibile ricorso del lavoro accessorio nelle imprese familiari, ha ricordato che il valore nominale del buono nel caso in cui l'impresa di cui all'art. 230bis c.c. utilizzi prestatori all'interno dell'attività normalmente esercitata nel campo del commercio, del turismo e dei servizi ai sensi della lettera g), dell'art.70 DLgs 276/2003 dovrà essere soggetto al regime contributivo e assicurativo del lavoro subordinato.

Ne consegue che il lavoratore in questo caso percepirà un compenso netto pari a euro 5,80 dato da:
- valore nominale del buono euro 10,00 -
- contribuzione a favore del FPLD  euro 3,30 (33% di euro 10,00) -
- contribuzione a favore dell'INAIL euro 0,40 (4% di euro 10,00) -
- spese di gestione del servizio euro 0,50 (5% di euro 10,00) =
Totale euro 5,80.

Invece se l'impresa familiare intende avvalersi del lavoro occasionale accessorio secondo le altre tipologie di attività previste dalle restanti lettere del comma 1 dell'articolo 70, potrà utilizzare i buoni lavoro ordinari con il regime contributivo e assicurativo agevolato, il quale prevede la contribuzione pari al 13% da versare alla gestione separata INPS, il 7% all'INAIL ed il 5% per le spese di gestione del servizio, secondo quanto già previsto dalla circolare n. 104 del 1° dicembre 2008.