Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 26 dell’1 agosto 2012, ha precisato che, anche per le imprese artigiane del settore edilizia, può applicarsi il criterio interpretativo più favorevole concernente la possibile proroga dell’istituto della Cig a prescindere da una ripresa dell’attività lavorativa, ancorché parziale.
Con riguardo alle imprese artigiane del settore dell’edilizia, la disciplina in materia non è contenuta nella L. n. 164/1975 (che riguarda esclusivamente le imprese industriali), ma nell’art. 1 della L. n. 14/1970, che estende ai relativi dipendenti i benefici già previsti in favore dei dipendenti delle imprese edili industriali dall’art. 1, L. n. 77/1963.
La Legge del 1970 – e, quindi, la L. n. 77/1963 così richiamata –, al pari della L. n. 164/1975, non pone alcuna condizione per il riconoscimento della Cig a favore delle imprese artigiane. Non sembrano, pertanto, rinvenirsi ostacoli affinché il principio (possibilità di proroga della Cig a prescindere dalla ripresa, pur ridotta, dell’attività lavorativa), già enunciato dal Ministero del Lavoro, nell’interpello n. 26/2010, con riferimento alle imprese industriali, possa applicarsi anche per le imprese artigiane dell’edilizia.