L’Inps, con il messaggio n. 4573 del 12 maggio 2014, ha fornito indicazioni in merito al Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza, in seguito delle modifiche apportate dall’art. 11, comma 8, del decreto interministeriale n. 78459/2014.
Il calcolo dell’assegno straordinario si effettua con le stesse modalità utilizzate per il calcolo della pensione che teoricamente spetterebbe all’interessato al momento dell’accesso al Fondo, con l’aggiunta dei periodi per i quali l’azienda esodante si impegna a versare la contribuzione correlata.
In particolare:
1) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, il valore dell’assegno è pari alla somma dei seguenti importi:
- importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione anticipata;
- importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario;
2) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, il valore dell’assegno è pari alla somma dei seguenti importi:
- importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione alla pensione di vecchiaia;
- importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.