L’INPS, con la circolare 6/02/2017 n.25, ha illustrato la disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza di cui al Decreto Interministeriale 78459/2014.

L’INPS ricorda che la regolamentazione del fondo non ha avuto la necessità di essere adeguata alle nuove disposizioni dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 148/2015 che ha rivisto la disciplina degli ammortizzatori sociali.

Il Fondo assicura una tutela a sostegno del reddito, sia in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia in caso di cessazione dello stesso, a favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza.

Più precisamente il Fondo provvede, in via ordinaria, nei confronti dei soggetti aderenti:

  • a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari:
  • al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti dai soggetti aderenti al Fondo, interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, per le cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente. Le prestazioni di cui al presente punto consistono in un assegno ordinario e in un trattamento integrativo dell’indennità di disoccupazione Aspi a favore dei lavoratori sospesi ai sensi dell'art. 3, comma 17, della legge n. 92/2012.

L’accesso al finanziamento dei programmi formativi avviene previa presentazione della domanda, per via telematica, all’INPS competente per la matricola sulla quale insistono i lavoratori in formazione ovvero competente per la matricola di accentramento contributivo per le aziende che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva.

La misura del finanziamento richiesto è pari alla retribuzione oraria lorda percepita dai lavoratori interessati per il numero di ore destinate alla realizzazione dei programmi formativi, ridotta degli eventuali finanziamenti erogati da Fondi nazionali e/o comunitari.

Il Fondo assicura a ciascun lavoratore interessato da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, un assegno ordinario, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo i criteri e i limiti di durata attualmente previsti, a seconda della causale invocata, per la cassa integrazione guadagni.

L’assegno consiste nell’integrazione della retribuzione a favore dei lavoratori dipendenti la cui prestazione lavorativa risulti sospesa o ridotta per le causali previste dalla normativa in materia di CIGO e CIGS.

L’intervento, dunque, è finalizzato a supportare sia ipotesi di crisi aziendali contingenti e di breve durata, sia ipotesi di crisi aziendali prolungate nel tempo e legate ad un ridimensionamento produttivo.

L’assegno ordinario è dovuto nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore 0 e il limite dell’orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali, nei limiti dei massimali previsti per la cassa integrazione guadagni ordinaria.

Le domande di accesso all’assegno ordinario, a prescindere dalla causale invocata, devono essere presentate esclusivamente in via telematica non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la Sede INPS competente rilascia la relativa autorizzazione di pagamento, che è presupposto per la corresponsione del trattamento economico ai lavoratori interessati.

L’assegno ordinario è autorizzato con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro.