L'INPS, con la circolare 1/07/2003 n.120, riconosce il pagamento dell'indennità di mobilità a favore dei lavoratori licenziati dalle imprese commerciali che occupano più di 50 dipendenti e fino a 200, nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2002, utilizzando le risorse disponibili sul Fondo per l'occupazione.
Viene inoltre riconosciuta l'indennità di mobilità ai dipendenti licenziati nel 2003 dalle imprese commerciali, nonché dalle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupano più di 50 dipendenti e da quelle di vigilanza con più di 15 dipendenti.
L'indennità sarà corrisposta per i primi 12 mesi in misura pari all'80% del massimale mensile e per i periodi successivi in misura pari all'80% del predetto importo.